Avvocato Pallanch

L’esimente della particolare tenuità del fatto si applica alla guida in stato di ebbrezza. Anche con tasso alcoolico superiore a 1,5 g/l.

Cassazione penale sez. IV, 9.11.2018 n° 54018

Partiamo da un dato normativo. L’art. 131 bis c.p. stabilisce che “nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

Insomma: vi sono ipotesi in cui a un fatto – anche se in effetti qualifica appieno una figura criminosa prevista dalla legge – può non seguire alcuna sanzione penale. Ciò in quanto tale fatto viene valutato “particolarmente tenue” dal punto di vista delle modalità della condotta, dell’entità del danno o del pericolo arrecato al bene giuridicamente tutelato dalla norma incriminatrice.

Per anni ci si è interrogati se tale esimente fosse o meno applicabile alla contravvenzione prevista all’art. 186 del Codice della Strada (c.d. guida in stato di ebbrezza).

Il dibattito era incentrato sul fatto che il citato articolo 186 C.d.S. individua due specifiche aggravanti (fatto commesso di notte e l’aver provocato un incidente stradale) e stabilisce tre diverse ipotese di reato a seconda del tasso alcoolemico rinvenuto nel sangue del guidatore:

a) tasso compreso tra 0,5 g/l e 0,8 g/l (illecito amministrativa);

b) tasso compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l (reato contravvenzionale);

c) tasso superiore a 1,5 g/l (reato contravvenzionale);

In questo contesto, che dubitava della compatibilità tra l’esimente ex art. 131 bis c.p. ed il reato di guida in stato di ebbrezza faceva leva sui seguenti argomenti.

1. Il tasso alcoolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l configura solo un illecito amministrativo, mentre le ipotesi b) e c) configurano un vero e proprio reato. L’art. 131 bis c.p. – essendo contenuto nel codice penale – non potrebbe applicarsi all’illecito amministrativo ma solo alle fattispecie costituenti reato, cagionando una insanabile disparità di trattamento tra colui il quale dovesse essere fermato alla guida con un tasso di 0,81 g/l (il quale potrebbe beneficiare dell’esimente in oggetto e non subire alcuna sanzione) e colui il quale presentasse un tasso di 0,79 g/l (il quale non potrebbe invocare in proprio aiuto nessuna esimente e dovrebbe quindi subire la comminazione della sanzione amministrativa).

2. La valutazione di maggiore o minore pericolosità del reato risulta già effettuata dal legislatore, il quale ha appunto stabilito delle progressive soglie di punibilità. Pretendendo quindi di applicare l’art. 131 bis c.p. il Giudice finirebbe con il sostituirsi al legislatore e di stabilire lui – di volta in volta – quali siano i fatti di particolare tenuità e quali quello di gravità maggiore.

3. Anche la valutazione delle “modalità della condotta” risulterebbe impedita al giudice, in quanto anche tale giudizio sarebbe preventivamente effettuato dal legislatore, il quale ha infatti integrato l’art. 186 C.d.S. con due aggravanti: l’aver cagionato un incidente stradale e l’aver commesso il fatto di notte.

Il dibattito – cerchiamo di venire rapidamente al sodo – è stato risolto in senso positivo nel 2016 con una importante sentenza delle Sezioni Unite (la n. 13681 / 2016), della quale si riporta un estratto:

La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo”.

-§-

Questo era lo stato della giurisprudenza in Italia quando, nel 2018, la Suprema Corte – quarta sezione – veniva investita di una nuova questione relativa al rapporto tra art. 131 bis c.p. e il reato di guida in stato d’ebbrezza.

La Corte era chiamata a stabilire la legittimità di una sentenza – emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila – con la quale veniva giudicata non applicabile l’esimente invocata dalla difesa con il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett.c) C.d.S. in quanto tale fattispecie criminosa si qualifica solo con un tasso alcoolemico superiore addirittura ad 1,5 g/l, tale per cui non si potrebbe mai parlare di “particolare tenuità del fatto”.

Ebbene, con la sentenza in commento, la Quarta Sezione della Suprema Corte ha stabilito come – in linea di principio – l’esimente di cui all’art. 131 bis c.p. sia invece perfettamente compatibile persino con la più grave delle tre fattispecie di guida in stato d’ebbrezza previste dall’art. 186 C.d.S

La Cassazione ha quindi ribaltato il teorema azzardato dalla Corte territoriale, affermando come, al contrario, la gravità del fatto debba essere valutata tenendo in considerazione tutti i fattori descritti all’art. 131 bis c.p.

Tra questi certamente c’è anche l’entità della condotta, ovvero – nel reato in esame – l’entità del tasso alcoolemico.

Tuttavia la gravità del fatto sotto tale punto di vista non deve essere giudicata per la sua distanza rispetto alla soglia di 0,5 g/l (soglia minima di punibilità), ma rispetto alla soglia di 1,5 g/l, cioè quella propria della fattispecie penale in esame (art. 186, comma 2, lett. c).

In questo senso, quindi, un tasso alcoolemico pari, ad esempio, a 1,51 g/l – in presenza di altri elementi che inducano a ritenere qualificata l’ipotesi di cui all’art. 131 bis c.p. – non si renderebbe incompatibile con il riconoscimento dell’esimente del fatto di particolare tenuità.

Estratto da:

Sentenza Cassazione Penale n. 54018/2018 d.d.09.11.2018

(…)

3.1. Come già chiarito in altra pronuncia di questa Sezione (Sez. 4, n. 12233 del 1/02/2018, Satriano, n.m.), l’art. 186 C.d.S., comma 2, delinea l’appartenenza di tali contravvenzioni alla categoria dei reati di pericolo presunto, in cui la pericolosità della condotta è tratteggiata in guisa categoriale nel senso che il legislatore individua i comportamenti contrassegnati – alla stregua di informazioni scientifiche o di comune esperienza – dall’attitudine ad aggredire il bene giuridico che si trova sullo sfondo, da individuare nella vita e nell’integrità personale. Una volta accertata la situazione pericolosa tipica e l’offesa ad essa sottesa, resta sempre uno spazio per apprezzare in concreto, alla stregua della manifestazione del reato e al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inserisce e, di conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole.

3.2. Ne consegue che, ai fini dell’apprezzamento circa l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., occorre accertare che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente pericoloso con riguardo ai beni indicati. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede, dunque, una valutazione complessa in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità del caso concreto.

3.3. Considerato che la Corte territoriale ha motivato il diniego circa la sussumibilità del fatto nell’ipotesi prevista dall’art. 131 bis c.p., perchè “il valore del tasso alcolemico riscontrato è molto al di sopra dei valori soglia minimi tanto da integrare la fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S.“, lett. c), il Collegio ritiene tale motivazione non conforme ai criteri che devono assistere il relativo giudizio in rapporto al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, tanto più ove si osservi che nella stessa pronuncia i giudici di merito hanno ritenuto di irrogare la pena in misura pari al minimo edittale.

3.4. La pronuncia, parametrando i valori del tasso alcolemico ai minimi assoluti anzichè al valore minimo dell’autonoma ipotesi contravvenzionale contestata, pari a 1,50 g/l, ha inoltre erroneamente applicato il principio, pure riportato nella motivazione, espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26658901) secondo il quale la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., in quanto configurabile, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma, in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è applicabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati.

4. Si impone, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata limitatamente al diniego di cui all’art. 131 bis c.p., con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per un nuovo giudizio sul punto. Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di non punibilità di cui all‘art. 131 bis c.p., e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d’Appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2018