I CICLISTI HANNO SEMPRE L’OBBLIGO DI PERCORRERE LA CICLABILE?
Una delle condotte che maggiormente inasprisce l’eterno conflitto tra automobilisti e ciclisti è proprio il mancato utilizzo, da parte dei secondi, delle piste ciclabili.
Se, in generale, l’ingombro della carreggiata da parte di un ciclista è poco tollerato dall’automobilista, la presenza di una pista ciclabile al margine della carreggiata (che il ciclista snobba, preferendo percorrere la statale!), rende l’automobilista furioso!
In questo articolo affrontiamo il tema dal punto di vista giuridico.
– cosa dice la legge?
– c’è una sanzione per il ciclista che non usa la pista ciclabile?
– le piste ciclabili sono tutte uguali?
1) COSA DICE LA LEGGE.
Che la bicicletta sia soggetta in tutto e per tutto al codice della strada già si è detto nell’articolo: CICLISTI SULLE STRADE! Cosa dice la legge: sorpasso, fila indiana, fanali e altro
Il Codice della Strada definisce (art. 3, comma 1, n. 39) la pista ciclabile come: “Parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi“.
L’art. 182, comma 9, del Codice della Strada, quanto alla condotta del ciclista stabilisce che: “I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono”.
2) SANZIONI
I ciclisti, dunque, DEVONO transitare sulla piste ciclabili.
Il Codice della Strada prevede, per la violazione di tale norma, l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00.
Si ritiene che il ciclista, previa impugnazione del verbale, possa ottenere l’annullamento della sanzione solo laddove dimostri di non aver potuto percorrere la ciclabile per una ragione che sia ritenuta valida dal Giudice di Pace (c.d. stato di necessità). Possono qualificare una valida ragione, si ritiene, la presenza di animali pericolosi sulla ciclabile. La mancanza di illuminazione. La presenza di pericoli. La mancata segnalazione della pista ciclabile. Ecc.
3) LE PISTE CICLABILI NON SOLO TUTTE UGUALI.
La pista ciclabile, ai sensi dell’art. 3 del Codice della Strada, è quella porzione di strada che ad un tempo sia delimitata e che, soprattutto, sia riservata alla circolazione dei velocipedi. La stessa è indicata con un cartello circolare di colore blu ove è rappresentata una bicicletta bianca.
Nella prassi però, soprattutto all’interno dei centri abitati, è piuttosto frequente imbattersi in due diversi tipi di piste ove le biciclette possono circolare.
Il primo tipo è la “pista ciclabile contigua al marciapiede”. Tale condizione è indicata da un cartello circolare di colore blu, ove sono rappresentati, sulla sinistra, un pedone (marciapiede) e a destra, separato da una linea verticale bianca, una bicicletta (pista ciclabile).
Il caso descritto da questo cartello qualifica in pieno la definizione di “pista ciclabile”, in quanto in tali porzioni di strada, a fianco al marciapiede è riservata esclusivamente ai ciclisti una porzione di strada. In presenza di tale cartello, il ciclista è obbligato a percorrere la pista ciclabile.
Il secondo tipo è la c.d. “pista ciclopedonale”, la quale può essere definita come una pista destinata, in modo promiscuo, alla circolazione sia dei pedoni che dei velocipedi. Tale pista è indicata da un cartello circolare di colore blu il quale rappresenta in alto un pedone ed in basso una bicicletta.
La pista ciclopedonale non può essere definita come “pista ciclabile” in quanto non è riservata esclusivamente al transito dei velocipedi. In presenza di tale cartello, e comunque in presenza di pista ciclopedonale, il ciclista non risulta quindi gravato dall’obbligo di percorrerla. Egli può infatti decidere di transitare sulla strada, proprio come gli altri veicoli.
avv. Matteo Pallanch