Avvocato Pallanch

COVID-19: SOSPESO ANCHE IL TERMINE PER SPORGERE QUERELA

L’art. 83 del decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020) stabiliva che:

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Il termine del 15 aprile è poi stato prorogato sino all’11 maggio 2020.

L’imprecisione della formulazione sopra riportata non consentiva di stabilire con certezza se anche il termine di tre mesi previsto dall’art. 124 c.p. per la proposizione della querela rientrasse nella sospensione.

Il fatto che la Suprema Corte di Cassazione (Relazione 28 dell’1.4.2020) avesse espressamente confermato che la sospensione dovesse essere applicata anche all’atto di precetto (il quale in sostanza era qualificato quale atto processuale in quanto necessario all’instaurazione di un giudizio esecutivo) induceva l’interprete a ritenere – per analogia – che la sospensione dei termini dovesse essere applicata anche al deposito della querela. D’altra parte, proprio come il precetto, anche la querela rappresenta una condizione di procedibilità per molti procedimenti penali.

Ma ore è inutile perdere altro tempo con ragionamenti analogici sulla natura dell’atto di querela: il nuovo “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34 del 19.5.2020) espressamente stabilisce che il termine per la proposizione della querela rientra nella sospensione di cui all’art. 83 del Decreto Cura Italia.

Di seguito si riporta l’art. 221 del Decreto Rilancio:

All’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: “Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale”.

Un po’ di chiarezza non guasta.

Avv. Matteo Pallanch