LE NUOVE FAQ DEL GOVERNO: Vince il diritto alla bigenitorialità! Sempre leciti gli spostamenti per andare a vedere i figli minori.
Quando una coppia genitoriale si separa, nella quali totalità dei casi, la prole è collocata prevalentemente presso uno dei due genitori. Presso questo genitore viene quindi stabilita la residenza anagrafica dei figli.
Con la separazione è necessario individuare i periodi che la prole passerà con il genitore non collocatario, nel rispetto del diritto – dovere alla bigenitorialità.
Si viene così a costituire il c.d. “calendario della visite”, il quale prevede i giorni settimanali di permanenza con il genitore non collocatario, le vacanze estive, le festività, ecc.
Tale calendario viene sempre inserito nelle sentenze di separazione e di divorzio, ma ci sono casi – ad esempio quello dei genitori non sposati – in cui tale calendario è costituito da un semplice accordo tra i genitori (magari addirittura verbale), senza l’intervento dell’autorità giudiziaria.
La decretazione di emergenza.
L’emergenza sanitaria in corso, per farla breve, ha vietato gli spostamenti su tutto il territorio nazionale.
Gli unici spostamenti consentiti sono quelli giustificati da motivi di salute o da esigenze di lavoro.
Oltre a questi casi, c’è un ulteriore clausola che giustifica gli spostamenti:
– gli spostamenti all’interno del Comune sono consentiti in caso di “situazione di necessità” (DPCM 8.3.2020).
– gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza sono ammessi solo in caso di “assoluta urgenza” (DPCM 22.3.2020).
Maggiori informazioni qui: “CORONAVIRUS Vs GENITORI SEPARATI: il diritto di visita del genitore non collocatario”
Il genitore non collocatario.
La domanda che sorge spontanea è: il diritto di trascorrere del tempo con la prole, per un genitore separato, rappresenta una “assoluta urgenza”, una semplice “necessità”, o nessuna delle due ipotesi?
La frammentazione delle regole parrebbe aprire la porta ad una maggior garanzia per quei genitori che siano muniti di un calendario delle visite giudiziale (il cui rispetto potrebbe in effetti rappresentare una “necessità”) con figli residenti nello stesso Comune.
Risulterebbe più complicato dichiarare legittimo lo spostamento del genitore privo di calendario giudiziale che, magari, debba pure varcare il confine comunale (attività ammessa solo per “assoluta urgenza”).
La vera domanda
In fin dei conti la domanda è la seguente: ha priorità il diritto costituzionale alla salute collettiva (tutelato con l’obbligo di stare a casa) o quello alla bigenitorialità (tutelato con il rispetto del calendario delle visite).
La coperta è corta e una scelta deve pur essere fatta:
– il diritto alla bigenitorialità è così irrinunciabile al punto da rendere lecito mettere in pericolo la salute collettiva mediante plurimi spostamenti, magari da una parte all’altra dello Stato?
– oppure il diritto alla salute è da ritenersi preponderante e il diritto alla bigenitorialità può subire una compressione?
Pochi giorni fa il Tribunale di Bari, con ordinanza 26.3.2020 aveva aderito a tale seconda prospettiva, sospendendo le visite di un genitore non affidatario, e disponendo che, fino a tale data, il diritto di visita sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il calendario disposto dal Tribunale. Maggiori info al seguente link: “il Tribunale sospende i diritti di visita tra genitori e figli minori residenti in altro comune”.
La risposta del Governo.
Il sito del Governo, nel tentativo di offrire una risposta univoca ai legittimi dubbi di tutti i genitori (ed anche di noi professionisti), ha modificato le FAQ (domande frequenti) inserendo quanto segue:
DOMANDA:
Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?
RISPOSTA:
Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
La posizione del sito del Governo appare chiara, anche se lascia alcuni dubbi riguardo la posizione dei genitori non coniugati. Di loro non si parla. Possiamo considerarli autorizzati?
In ogni caso la FAQ assume chiaramente la seguente posizione: il diritto alla bigenitorialità prevale su quello (collettivo) alla salute.
Chiudo con una domanda: che valore giuridico possiamo attribuire alle FAQ del sito www. Governo.it? Il Giudice è vincolato al rispetto delle FAQ? Oppure è ancora libero di ritenere che continui spostamenti (magari a cadenza settimanale) da una parte all’altra della Nazione, magari con impiego di mezzi pubblici, semplicemente concordati tra genitori e senza avvallo del Tribunale, violino il DPCM 22.3.2020 comminando le sanzioni di legge?
Trento, 3.4.2020
avv. Matteo Pallanch