Avvocato Pallanch

CORONAVIRUS Vs GENITORI SEPARATI: il diritto di visita del genitore non collocatario.

L’emergenza sanitaria in corso ha stravolto, oltre alle nostre vite e alle nostre abitudini, anche la percezione dei nostri diritti fondamentali.

Tutto ciò che pareva scontato e certo in quanto garantito dalla Costituzione, ora non lo è più. La libertà di circolazione. La libertà di riunione. L’unità della famiglia.

Tutto derogato o sospeso mediante decretazione d’emergenza.

In queste circostanze è lecito chiedersi se, in caso di coppia genitoriale separata, uno dei genitori possa o meno uscire di casa al fine di prelevare il proprio figlio per poi riaccompagnarlo dall’altro genitore secondo i calendari delle visite concordati tra i genitori (o stabiliti dal Tribunale).

Il quadro normativo sui motivi che rendono lecita la circolazione delle persone.

L’art. 1 del DPCM n. 59 dell’8.3.2020 imponeva di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo (quelli della ex zona rossa) nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Il giorno seguente, cioè il 9.3.2020, un nuovo DPCM stabiliva l’applicazione della limitazione alla circolazione a tutta la nazione.

Dunque ai sensi dei decreto dell’8 e 9 marzo 2020, i validi motivi di spostamento erano 4:

1. motivi di salute.

2. comprovate esigenze lavorative.

3. situazioni di necessità.

4. rientro nell’abitazione.

Il successivo DPCM n. 76 del 22.3.2020 ha però stabilito, all’art. 1, lettera b) che: è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse

Dunque, ad oggi, quanto alla libertà di spostamento esistono due criteri paralleli:

1) spostamenti all’interno del Comune: consentiti (ex DPCM 8.3.2020) per motivi di salute, comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità.

2) spostamenti da un Comune all’altro: consentiti (ex DPCM 22.3.2020) per motivi di salute, comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza.

Ci si chiede quale sia, in concreto, la differenza tra la situazione di necessità e l’assoluta urgenza. Pare verosimile che la semplice “situazione di necessità” sia un criterio più stringente rispetto alla ”assoluta urgenza”.

A complicare ulteriormente il quadro aggiungiamo che il Ministero della Salute Il Ministero della Salute, con ordinanza del 20 marzo 2020 ha infatti disposto che «d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza». Tale disposizione vige fino al 3 aprile 2020.

Il rapporto genitore – figlio rappresenta una situazione di necessità? Di assoluta urgenza? O nessuno dei due?

La legge tace sul punto. Non c’è altro da aggiungere.

Alla ricerca di un faro che sappia farci luce in tutta questa nebbia, troviamo qualche risposta nelle FAQ pubblicate sul sito Governo.it.

In particolare, alla domanda: Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?

La risposta che il sito ufficiale del Governo offre è la seguente: “Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

Ci si domanda allora: ma se i genitori abitano a centinaia di chilometri l’uno dall’altro, lo spostamento è comunque consentito?

E ancora: e se non c’è un provvedimento del Tribunale che disponga il calendario delle visite allora lo spostamento è sempre vietato?

Conclusioni.

Come detto in apertura di articolo, la situazione del diritto è quantomai caotica. Non è possibile fornire una risposta univoca.

a) Per quanto riguarda gli spostamenti all’interno del Comune per prelevare un figlio in adempimento di un provvedimento del Tribunale non paiono sussistere dubbi: è lecito.

b) Per quanto riguarda invece il caso degli spostamenti da un Comune all’altro (i quali sono consentiti solo per “assoluta urgenza”) o in caso di mancanza di un vero e proprio provvedimento del Tribunale che sancisca un calendario delle visite, allora la situazione si complica. E non poco. In questo caso il mio consiglio è quello di esibire l’autocertificazione specificando a penna la specifica ragione dello spostamento (Es. sto andando a prendere mio figlio / sto accompagnando mio figlio dall’altro genitore). In caso di indagine sarà agevole per gli inquirenti quantomeno verificare la rispondenza a verità della dichiarazione.

Certo è aberrante dover ipotizzare un differente esercizio dei diritti costituzionali (circolazione, unità della famiglia, ecc.) in base al Comune di residenza o in base alla presenza di un calendario per le visite dei figli che di certo non rappresenta un obbligo di legge (si pensi ai tanti genitori di figli nati fuori dal matrimonio i quali non abbiano sentito l’esigenza di rivolgersi al Tribunale per organizzare il loro rapporto con la prole).

Tuttavia non mi pare di poter escludere che ad oggi, un cittadino che si rechi a prendere il proprio figlio per passarci il weekend transitando in altro Comune o senza poter esibire un provvedimento del Tribunale, rischi di essere inquisito per il reato di cui all’art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità).

Una cosa è certa. Sarà un vero piacere difenderlo.