RIPARAZIONE ANTIECONOMICA DEL VEICOLO SINISTRATO: come ottenere il massimo risarcimento possibile.
Molti ritengono, per sentito dire, che in caso di sinistro automobilistico l’assicurazione non paghi la riparazione del veicolo danneggiato qualora il costo dell’intervento superi il valore del veicolo e che, in tali casi, il risarcimento sarebbe limitato al valore che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Facciamo un esempio: Tizia viene tamponata mentre è alla guida della propria amatissima ed insostituibile vecchia utilitaria, compagna di mille avventure, del valore commerciale di solo € 1.000,00. Il tamponamento provoca una ammaccatura la cui riparazione costa € 2.000,00. In questo caso, secondo il pensiero comune, l’assicurazione risarcirebbe solo € 1.000,00.
Ma le cose stanno in effetti così?
Per rispondere è necessario un ragionamento giuridico.
COSA DICE LA LEGGE
L’art. 2058 del codice civile stabilisce che il danneggiato (nell’esempio, Tizia) ha diritto a ottenere la reintegrazione in forma specifica – cioè la riparazione della propria automobile danneggiata – solo qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia – continua la legge – il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente – cioè mediante pagamento del valore del veicolo! – se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
Insomma: se la riparazione risulta “eccessivamente onerosa” allora il risarcimento avviene solo per equivalente.
La legge, come avrete notato, si esprime in termini piuttosto generici. Potremmo intrattenerci per ore e ore dissertando intorno al concetto di “eccessiva onerosità”. Eccessiva rispetto a quale parametro? Rispetto al valore commerciale del veicolo? Rispetto alle disponibilità economiche del danneggiante? Rispetto alla media delle riparazioni?
La legge, in ogni caso, ci leva le castagne dal fuoco. L’art. 2058 comma 2 c.c. stabilisce espressamente che il giudizio sulla “eccessiva onerosità” spetta “al giudice”.
Vediamo quindi di ricercare il senso della locuzione “eccessiva onerosità” attraverso l’esame di qualche precedente.
COSA DICE LA GIURISPRUDENZA
La giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione) ritiene che:
“In materia di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli, la domanda di risarcimento del danno subito, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni SUPERI NOTEVOLMENTE il valore di mercato del veicolo” (ex multis Cassazione Civile n. 11662/2014).
Dunque facciamo il punto: la riparazione risulta eccessivamente onerosa quanto il suo costo superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.
Ma cosa significa “notevolmente”: il costo deve superare il valore del veicolo del doppio, del triplo? E chi stabilisce il valore del veicolo?
Questa determinazione ahimè (ahinoi) rimane inevitabilmente nelle mani del singolo giudice di merito (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello) che sarà chiamato ad occuparsi di stabilire se l’automobilista danneggiato possa ottenere la riparazione della propria automobile (risarcimento in forma specifica) o se invece debba accontentarsi di una somma di denaro (risarcimento per equivalente).
Ebbene, al momento non sussistono delle specifiche linee guida sul punto. Nulla che ci consenta di tradurre in denaro o in rapporto matematico il concetto di “eccessiva onerosità”.
Una cosa è quindi certa: l’incertezza.
In termini pratici, se l’assicurazione del veicolo responsabile dovesse rifiutare il risarcimento in forma specifica, ritenendo eccessivamente oneroso il preventivo del meccanico, non pare possibile prevedere con certezza l’esito del giudizio in caso di azione legale nei confronti dell’impresa di assicurazione.
Per valutare quando è il caso di accettare il risarcimento per equivalente offerto dall’assicurazione dovremo prendere in esame anche la prassi, ovvero ciò che solitamente accade fuori dai Tribunali nelle trattative tra compagnia assicurativa e danneggiato.
LA PRASSI DELLE COMPAGNIE
Generalmente i liquidatori delle assicurazioni individuano il valore del veicolo prima del sinistro consultando il valore medio della quotazione eurotax blu (listino in uso ai commercianti per determinare il valore del ritiro dell’auto usata) e eurotax giallo (listino per determinare il prezzo di vendita), facendo una media tra i due valori.
La compagnia è usualmente disposta a superare il valore così individuato anche del 50%.
Ciò in quanto l’impresa sa bene che, al fine dell’individuazione del danno da risarcire per equivalente, non bisogna limitare il calcolo al valore del veicolo, ma andranno valutati anche altri elementi di danno.
COME CALCOLARE IL DANNO DA RISARCIRE PER EQUIVALENTE
Il danno patito dal soggetto coinvolto nel sinistro che abbia riportato gravi danni al veicolo deve tenere in considerazione i seguenti elementi:
1) Valore dell’automobile determinato secondo i listini Eurotax.
2) Valore della quota della tassa di circolazione relativa al mancato godimento della vettura (es. se l’incidente avviene a giugno, il danno sarà pari a metà tassa annuale).
3) Costo della demolizione del veicolo danneggiato.
4) Costo dell’immatricolazione della nuova automobile acquistata oppure il costo del passaggio di proprietà in caso di acquisto di veicolo usato.
avv. Matteo Pallanch