TESTAMENTO OLOGRAFO: BREVE GUIDA con FAC-SIMILE
Si tratta della più semplice ed economica forma di testamento.
È il testamento che ognuno di noi può compilare in qualsiasi momento. Basteranno un foglio di carte e una penna.
Come si approfondirà nel corpo dell’articolo le caratteristiche necessarie per la validità del testamento sono: l’olografia (cioè la scrittura di pugno da parte del testatore), l’inserimento della data e della firma.
Procediamo con un po’ di ordine logico.
1. La successione legittima.
Al momento della morte di un individuo si apre la successione.
Se il defunto non ha lasciato testamento allora è la legge a stabilire chi dei parenti possa – previa accettazione – subentrare nel patrimonio del de cuius, ed in che quota. Tale successione è detta “successione legittima” o anche “ab intestato”, cioè , letteralmente, “da chi non ha fatto testamento”.
Il patrimonio sarà diviso secondo le quote espresse nella seguente tabella (clicca per ingrandire o scaricare):
2. La successione testamentaria e le quote di patrimonio riservate agli eredi legittimari.
Se il defunto in vita si era premurato di redigere un testamento, allora il suo patrimonio verrà assegnato secondo le ultime volontà ivi espresse, salvo che il contenuto del testamento comporti la lesione delle quote che la legge riserva a coniuge, ascendenti e figli, i quali sono detti “eredi legittimari”.
A loro la legge riserva una porzione del patrimonio del defunto.
È possibile quindi disporre per testamento solo per una porzione del proprio patrimonio. Tale porzione è detta “quota disponibile” (artt. 536 – 572 codice civile).
Qualora il testatore abbia disposto – per testamento o anche per donazione in vita – in misura superiore a quanto la legge gli consente (quota disponibile), gli eredi legittimari potranno agire in giudizio per veder ridotte le disposizioni testamentarie (o le donazioni in vita) in misura sufficiente ad entrare in possesso delle quote che la legge riserva loro.
A seconda del grado di parentela dei superstiti la legge stabilisce diverse quote di riserva in favore dei legittimari.
Di seguito vediamo le quote di patrimonio riservate ai legittimari superstiti (clicca per ingrandire o scaricare):
3. La determinazione della quota disponibile.
Per determinare la quota di cui il defunto poteva disporre, dice la legge, si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte (c.d. relictum), detraendone i debiti. Si uniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (c.d. donatum), secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (salve alcune specifiche eccezioni).
In termini pratici, si somma il patrimonio effettivo sussistente al momento della morte (epurato da eventuali debiti) e si aggiungono le donazioni effettuate in vita (a chiunque).
RELICTUM + DONATUM = MASSA EREDEDITARIA su cui calcolare quota disponibile e quote riservate ai legittimari.
4. Il testamento.
Il testamento, secondo la legge, è “l’atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
Nella stesura del testamento si dovrà prestare particolare attenzione a non qualificare una delle seguenti ipotesi, espressamente vietate dalla legge:
il patto successorio: “è nullo il patto con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto con il quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”. La legge, insomma, tutela la massima libertà del testatore nel disporre dei propri beni. Nessuno, prima della propria morte o prima della morte di taluno, può formare accordi o patti che abbiano quale oggetto o quale presupposto una determinata distribuzione ereditaria del patrimonio.
Il testamento congiuntivo: redatto da più persone nella medesima scheda testamentaria a favore di un terzo
Il testamento reciproco: scheda testamentaria con cui due persone si lasciano reciprocamente i beni.
Il testamento potrà contenere disposizioni a titolo particolare (un singolo bene) oppure a titolo universale. Il primo tipo di disposizione è denominata legato e non attribuisce al legatario (cioè il destinatario del lascito) la qualità di erede. Tale qualità spetta esclusivamente al destinatario di disposizione a titolo universale e comporta – in caso di accettazione dell’eredità – il subentro dell’erede nella totalità dei rapporti patrimoniali del defunto. Attivi e Passivi.
Nella compilazione del testamento si dovrà inoltre prestare attenzione a non disporre del proprio patrimonio in modo da determinare una lesioni delle quote (copra viste) che la legge riserva agli eredi legittimari (coniuge, genitori e figli).
In caso di lesione di tali quote il testamento rimane valido ma il legittimario potrà intentare una particolare azione processuale (c.d. azione di riduzione) che avrà l’effetto di ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni effettuate in vita dal de cuius sino a che la propria quota di eredità non sia stata integrata nella misura a lui riservata dalla legge.
Il testamento può essere notarile o olografo, come emerge dalla seguente tabella (clicca per ingrandire o scaricare):
È quel tipo di testamento che non è redatto da Notaio ma direttamente dal testatore.
Deve essere necessariamente ed integralmente scritto, sottoscritto e datato dal testatore.
Di seguito si approfondiscono i singoli elementi della scheda testamentaria:
A) OLOGRAFIA
Il testamento deve essere tutto scritto a mano dal solo testatore. Andrà bene lo stampatello come anche il corsivo. La cosa importante è che sia leggibile.
B) SOTTOSCRIZIONE
Il documento deve essere firmato. Meglio se la firma viene apposta subito sotto le volontà, per evitare alterazioni o dubbi. Ovviamente se l’atto si compone di più facciate, andranno tutte firmate.
C) DATA
Anche la data deve essere scritta a mano e deve contenere giorno, mese e anno. Secondo alcune sentenze è ammessa anche la datazione c.d. per relationem, ad esempio “Natale 2019”. Ma è certamente meglio evitare vezzi o virtuosismi.
La funzione della data è quella di verificare che il testamento sia stato redatto in epoca in cui il testatore era nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali ed anche per stabilire l’eventuale anteriorità o posteriorità rispetto ad altri testamenti.
Tale ultimo aspetto assume particolare rilevo in quanto, secondo la legge, il testamento successivo NON annulla quello precedente (salvo il caso in cui la scheda contenga una espressa revoca di quello anteriore) ma lo sostituisce nelle parti in cui non vi si sovrappone.
In altri termini, il testamento successivo annulla quello anteriore solo nelle disposizioni che sono con esso incompatibili.
6. TESTAMENTO OLOGRAFO: FAC SIMILE
Luogo, giorno mese anno
Io sottoscritto Nome e Cognome, nato a Roma il giorno mese anno, nel pieno possesso delle facoltà mentali, con il presente testamento olografo, nomino, per il tempo in cui avrò cessato di vivere, miei eredi universali in tutto il mio patrimonio ed in quote uguali tra loro i miei due unici figli Caio e Sempronia.
Lascio a Mevio, a titolo di legato, la mia motocicletta marca, modello e targa e la somma di euro mille da prelevarsi dal mio patrimonio.
Nome e Cognome
6. Conservazione del testamento.
Non c’è una regola precisa. L’importante è fare in modo che il testamento venga in effetti conservato integro e soprattutto che sia reperito al momento della morte.
È possibile lasciare il testamento in un cassetto, ma si corre il rischio che questo non venga mai trovato. Oppure che venga trovato proprio da quel parente nei cui riguardi il testatore non sia stato particolarmente generoso nella dichiarazione di ultima volontà. Questi potrebbe essere sedotto dalla volontà di distruggere il documento.
Il consiglio di massima è dunque quello di redigere più copie del testamento e di consegnarlo a persone di propria fiducia, in modo che queste, quando sarà il momento, lo consegnino ad un Notaio affinché provveda alle operazioni di pubblicazione.
Avv. Matteo Pallanch