Avvocato Pallanch

POSTAZIONE MOBILE PER RILIEVO DELLA VELOCITÀ: non serve il cartello mobile che annuncia il telelaser

Le postazioni di controllo della velocità (autovelox o telelaser) devono essere preannunciate da uno specifico cartello “Controllo elettronico della velocità”.

In questo modo l’automobilista, una volta visto il cartello, ha tutto il tempo che gli occorre per verificare la propria velocità e, se necessario, decelerare in tempo per percorrere il tratto interessato dal rilevamento a velocità consentita.

D’altra parte, qualora la postazione di controllo non fosse segnalata (o lo fosse troppo a ridosso della postazione stessa) si incorrerebbe nel concreto pericolo di assistere a brusche frenate da parte di quegli automobilisti che, superato il limite, si accorgano all’ultimo secondo dell’imminente rilevazione della velocità. E dalla frenata al tamponamento, ovviamente, il passo è breve.

Il principio dunque è quello di non concepire l’autovelox o il telelaser come un agguato o una sorta di “controllo a sorpresa” ma invece come un incentivo al rispetto dei limiti di velocità.

Cosa dice la legge circa la posizione del cartello?

L’art. 142 comma 6 bis C.d.S. stabilisce che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.”

Data l’ampiezza del termine utilizzato dal legislatore “postazioni di controllo” si deve concludere come sia gli autovelox che i telelaser debbano essere:

A) Preventivamente segnalati con cartelli stradali temporanei o permanenti, ovvero con segnali luminosi a messaggio variabile oppure con dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli come da disposizioni ministeriali;

B) Ben visibili;

È vero che il cartello fisso vale solo come avviso di autovelox fissi?

No. Non è vero.

La legge, come abbiamo visto poco sopra, non si esprime in questi termini.

Nonostante sia circolante la teoria che le postazioni mobili di rilevamento della velocità debbano essere preannunciate da cartelli mobili, ciò non corrisponde ad alcuna norma di legge.

Con la sentenza in commento (qui sotto), la Suprema Corte ribadisce che gli agenti di Polizia possono validamente appostarsi per rilevare la velocità degli automobilisti mediante telelaser beneficiando della cartellonistica fissa già posizionata sulla strada.

Purché ovviamente il cartello sia posto a distanza idonea.

Estratto da:

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 4 luglio – 20 novembre 2019, n. 30207

Con ricorso del xx.xx.xxxx Tizio proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 comma 9 del Codice della strada elevato nei suoi confronti in data XX.XX.XXXX, nonché del successivo e conseguente provvedimento di sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi notificatogli in data XX.XX.XXXX. Nella narrativa dell’atto di opposizione il ricorrente contestava, tra gli altri motivi, l’assenza di idonea segnalazione della postazione mobile di rilevazione della velocità, in quanto quest’ultima non era stata preannunciata da cartelli mobili. Ad avviso del ricorrente, la presenza di segnaletica fissa di avviso sulla strada interessata dal controllo non sarebbe stata sufficiente, posto che in concreto il superamento della velocità massima consentita era stato rilevato non mediante una postazione fissa, bensì attraverso una postazione mobile.
Si costituiva in giudizio la Prefettura di Cagliari resistendo all’opposizione ed invocandone il rigetto.
Con sentenza n.116/2013 il Giudice di Pace di Cagliari rigettava il ricorso.
Interponeva appello Tizio e si costituiva in seconde cure la Prefettura per resistere al gravame.
Con la decisione oggi impugnata, n.3482/2017, il Tribunale di Cagliari respingeva l’impugnazione condannando l’appellante alle spese del grado.
Propone ricorso per la cassazione di tale decisione Tizio affidandosi a tre motivi.
La Prefettura di Cagliari, intimata, non ha svolto attività difensiva nei presente giudizio di legittimità.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.3 della Legge n.241/1990 in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere adeguata la motivazione del provvedimento impugnato, il quale, con riguardo alla presenza dei segnali di avviso della postazione di rilevamento della velocità, faceva solo riferimento ad un “cartello stradale posto al km.13+200” senza chiarire se si trattasse di segnale fisso o mobile. Ad avviso del ricorrente, l’obbligo di segnalazione della postazione di rilevamento mobile della velocità sarebbe ottemperato soltanto mediante cartelli mobili, essendo quelli fissi destinati a preavvisare gli automobilisti delle sole postazioni di controllo fisse.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.142 del Codice della strada e del decreto ministeriale del 15.8.2007, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. perché il giudice di seconde cure avrebbe dovuto considerare che, in base al parere del Dipartimento per i Trasporti terrestri del 7.8.2008, prodotto in atti del giudizio di merito, l’uso dei cartelli permanenti di avviso del controllo della velocità per preannunciare l’esistenza di postazioni mobili “ancorché non vietato dalle vigenti disposizioni, risulta tuttavia non coerente con la tipologia utilizzata e con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale risponde re”.
Con il terzo motivo (…)
Le tre censure, che meritano un esame congiunto tanto per la loro connessione, che in considerazione del fatto che lo stesso ricorrente ne ha proposto una trattazione unitaria, sono infondate.
Il Tribunale ha ritenuto sufficiente la segnalazione della postazione di controllo della velocità eseguita mediante segnaletica fissa, peraltro anche dalla P.A. ritenuta espressamente, nel parere del 7.8.2008 richiamato nel secondo motivo di ricorso, “non vietata dalle vigenti disposizioni”. Sul punto va osservato che nessuna disposizione impone che la postazione mobile di rilevazione della velocità debba obbligatoriamente essere preannunciata dall’apposizione di cartelli mobili. La funzione di avviso dell’utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è infatti adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile, e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea.
(…)
In definitiva, il ricorso va rigettato.