Avvocato Pallanch

Eredità: le quote di patrimonio riservate a coniuge, ascendenti e figli.

Il coniuge, gli ascendenti ed i figli costituiscono una categoria di eredi (c.d. eredi legittimari) particolarmente privilegiata.

A loro la legge riserva una porzione del patrimonio del defunto.

È possibile quindi disporre per testamento solo per una porzione del proprio patrimonio. Tale porzione è detta “quota disponibile” (artt. 536 – 572 codice civile).

Qualora il testatore abbia disposto – per testamento o anche per donazione in vita in misura superiore a quanto la legge gli consente (quota disponibile), gli eredi legittimari potranno agire in giudizio per veder ridotte le disposizioni testamentarie (o le donazioni in vita) in misura sufficiente ad entrare in possesso delle quote che la legge riserva loro.

A seconda del grado di parentela dei superstiti la legge stabilisce diverse quote di riserva in favore dei legittimari.

Di seguito vediamo le quote di patrimonio riservate ai legittimari superstiti:

Un solo figlio

a questi la legge riserva la metà del patrimonio (art. 537 c.c.).

Più di un figlio:

a loro la legge riserva due terzi del patrimonio (art. 537 c.c.)

Solo il coniuge:

a questi la legge riserva la metà del patrimonio (art. 540 c.c.)

Coniuge e un figlio:

la legge riserva un terzo del patrimonio al figlio ed un terzo al coniuge (art. 542 c.c.)

Coniuge e più di un figlio:

la legge riserva metà del patrimonio ai figli (tra questi da dividersi in parti uguali) ed un quarto al coniuge (art. 542 c.c.)

Coniuge e ascendenti:

la legge riserva al coniuge metà del patrimonio e agli ascendenti un quarto (art. 544 c.c.)

Solo ascendenti:

a loro la legge riserva un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.)