CANE CHIUSO IN AUTO IN PERICOLO DI VITA: Come ci si deve comportare!? Si può rompere il vetro e salvare il cane? Cosa si rischia?
È piuttosto popolare un post – diffuso sui principali social network – contenente il seguente testo:
“La polizia dice che se vedete un cane chiuso in una macchina in caso di forte calore, scattate una foto del cane e la macchina e poi rompete il finestrino della macchina. In questo modo, non sarete accusati di danni criminali e dà la prova alla polizia per trascinare i proprietari di cani davanti ai giudici.
Potreste copiare e incollare queste informazioni per impedire che questa crudeltà accada?
L’ estate sta arrivando!
Per favore, non condividete questo messaggio ma fate copia / incolla.”
Si tratta di una BUFALA!
Non solo in quanto la polizia italiana non ha affatto suggerito tale condotta, ma soprattutto in quanto appare quantomai dubbia la sorte, dal punto di vista giuridico, di chi decida di rompere il vetro di un automobile in sosta, seppur con il nobile fine di consentire al cane che boccheggia all’interno dell’abitacolo di sopravvivere.
Bufale a parte, cerchiamo di dare qualche risposta e di fare un po’ di chiarezza.
1. Lasciare il cane in auto a soffrire il caldo è reato? E se il cane muore?
2. Se d’estate noto un animale chiuso nell’abitacolo di un’auto, sotto il sole, ho l’obbligo di intervenire?
3. Cosa si rischia in caso di rottura di un vetro dell’automobile e prelievo del cane?
4. Consigli pratici.
1. Lasciare il cane in auto a soffrire il caldo è reato? E se il cane muore?
L’art. 727 del codice penale punisce chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00.
La giurisprudenza ha più volte ritenuto che lo stare chiuso nell’abitacolo di un veicolo, sotto il sole, ovviamente non rappresenta una condizione compatibile con la natura di un animale domestico. Per quanto riguarda la “grave sofferenza” basti il principio di diritto che emerge da una recente decisione della Suprema Corte: “Non serve ulteriore prova della sofferenza grave di cui all’art 727, comma 2, c.p. quando un cane abbaia incessantemente, lasciato chiuso in auto per lungo tempo ad elevate temperature, in quanto il suo malessere è condizione certamente intuibile con il senso comune e non necessitante visite specialistiche e/o perizie ad hoc, essendo nozioni di comune conoscenza divulgate in occasione di fatti di cronaca, nelle quali, da episodi analoghi, sono scaturiti eventi drammatici” (Cass. Pen. Sez. III n. 14250 del 16.12.2014).
Se poi l’animale dovesse addirittura morire soffocato a causa dell’abbandono nell’abitacolo rovente potrebbe subentrare il reato di cui all’art. 544 bis del codice penale, il quale punisce con la pena della reclusione da quattro mesi a due anni “chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale”.
Il condizionale (“potrebbe”) è dovuto in quanto tale delitto punisce solo chi uccida volontariamente un animale per crudeltà o senza necessità. Il reato risulta qualificabile anche con dolo eventuale, cioè semplicemente abbandonando il proprio animale nell’abitacolo rovente accettando il rischio che lo stesso muoia per effetto della temperatura e della mancanza di acqua.
2. Se d’estate noto un animale chiuso nell’abitacolo di un’auto, sotto il sole, ho l’obbligo giuridico di intervenire?
Dal punto di vista giuridico, anche se la giurisprudenza è in evoluzione sul punto, per il momento la risposta è no.
Il reato di cui all’art. 727 c.p. (che abbiamo visto poco sopra) è certamente configurabile anche mediante una condotta “omissiva”, la quale si qualifica mediante la produzione delle gravi sofferenze a carico dell’animale mediante l’omissione di una condotta doverosa, ad esempio il NON alimentare, il NON abbeverare, il NON curare l’animale.
Lo stesso dicasi per il reato di cui all’art. 544 bis c.p.
Tuttavia si ritiene che l’obbligo giuridico di impedire la sofferenza dell’animale – in senso penalistico – gravi esclusivamente a carico di colui che ne è responsabile (generalmente il proprietario o altra persona da questi incaricata) e che tale responsabilità non coinvolga la collettività o comunque terze persone.
Ciò non toglie che dal punto di vista civile risulti opportuno (ma moralmente doveroso!) attivarsi per salvare l’animale sofferente o addirittura in pericolo di vita.
Ma allora cosa fare? Rompere il finestrino ed estrarre la bestiola?
3. Cosa si rischia in caso di rottura di un vetro dell’automobile e prelievo del cane?
Rompere volontariamente il vetro di una automobile parcheggiata sulla pubblica via o comunque in luogo aperto al pubblico transito qualifica il reato di cui all’art. 635 del codice penale (danneggiamento), il quale punisce con la pena da sei mesi a tre anni chi distrugge (…) o deteriora o rende in tutto o in parte inservibili (…) cose esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.
Se poi, una volta rotto il finestrino, si asporta l’animale e lo si porta altrove per curarlo si rischia addirittura una incriminazione per furto aggravato.
Numerosi siti internet riferiscono come la giurisprudenza italiana sarebbe solita ritenere scriminata la condotta di chi di fatto abbia salvato un cane delle sofferenze dell’abitacolo rovente mediante l’applicazione della scriminante di cui all’art. 54 del codice penale, il quale recita come segue:
“Stato di necessità – Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”.
In questo contesto devo però giocare lo spiacevole ruolo del guasta feste, riportando i seguenti principi di diritto contenuti in alcune sentenze della Suprema Corte:
“Lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p. è riferito esclusivamente al danno grave alla persona e non a qualsiasi essere vivente, compresi gli animali” (Cass. Civ. Sez. II, n. 22365/2008)
e ancora
“L’esimente dello stato di necessità non è invocabile quando la situazione di pericolo riguarda un animale” (Cass. Civ. Sez. VI, n. 4834/2018)
Insomma: a quanto pare chi dovesse decidere di rompere il vetro di un veicolo altrui per salvare l’animale sofferente all’interno dell’abitacolo lo farebbe a proprio rischio e pericolo.
Il salvataggio non rappresenta un dovere imposto dalla legge e le modalità di esecuzione dello stesso (rottura del vetro e prelievo dell’animale) potrebbero concretamente comportare una condanna per danneggiamento e per furto aggravato.
4. Consigli pratici.
A. La prima cosa da fare nel caso di avvistamento di un animale sofferente chiuso nell’abitacolo di un’automobile è certamente chiedere telefonicamente l’intervento della Polizia Locale, dei pompieri ed in generale delle forze dell’ordine . Nella segnalazione sarà opportuno riferire con precisione gli elementi che possano qualificare il fatto come “emergenza” quali il fatto che l’animale sia incosciente, che l’auto “scotti”, che il proprietario del veicolo sia assente da molti minuti, ecc.
B. Solo in caso di mancato intervento, e previa documentazione della oggettiva situazione di pericolo per la sopravvivenza dell’animale, si potrà decidere SE attuare un intervento in autonomia, accettando tuttavia quale conseguenza più che probabile quella di subire l’incriminazione per i reati sopra indicati con conseguente richiesta di risarcimento da parte del proprietario del veicolo. Certo, sussiste la probabilità che il giudice vi assolva per effetto della scriminante di cui all’art. 54 c.p (stato di necessità), ma si tratta di una eventualità e non di una certezza.
Avv. Matteo Pallanch