INSIDIA STRADALE – GUIDA AL RISARCIMENTO DEL DANNO.
Quando circoliamo a piedi, in bicicletta oppure alla guida di un veicolo a motore la nostra prudenza non ci garantisce in modo assoluto di portare a casa la pelle.
La nostra incolumità non è solo nelle nostre mani, ma è anche in quelle del soggetto che ha il dovere giuridico di custodire le strade su cui ci spostiamo.
Questo soggetto, generalmente l’ente proprietario della strada, ha il dovere di verificare che le strade non presentino anomalie pericolose per la sicurezza della circolazione e per la salute degli utenti.
In caso di sinistro o di caduta causata da tali anomalie dovremo rivolgerci all’ente custode della strada per ottenere il risarcimento del danno.
Indice:
1. Che cos’è un’insidia stradale?
2. Chi è il soggetto responsabile delle condizioni della strada pubblica?
3. Che tipo di responsabilità grava sull’ente pubblico?
4. Che cos’è il caso fortuito?
5. Quando l’ente pubblico risarcisce e quando no?
6. Entro quanto tempo posso chiedere il risarcimento?
1. CHE COS’È UN’INSIDIA STRADALE?
Si tratta di qualsiasi anomalia presente sull’area destinata al transito che sia potenzialmente lesiva. Che sia quindi idonea quindi ad arrecare un danno all’utente medio.
Esempi: una buca, una macchia d’olio, un tombino aperto, un guardrail piegato, radici, pietre, ecc.
Per dare luogo a risarcimento l’insidia deve essere occulta, cioè non visibile con l’ordinaria diligenza.
2. CHI È IL SOGGETTO RESPONSABILE DELLE CONDIZIONI DELLA STRADA PUBBLICA?
Il Codice della Strada (d.lgs. 285/1992), all’articolo 14 si occupa della questione, recitando come segue:
“Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono (…) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”.
Quindi, se la strada è comunale il soggetto responsabile della sua manutenzione, gestione e pulizia sarà il Comune, se è provinciale lo sarà la Provincia, e così via per Regioni e Stato.
3. CHE TIPO DI RESPONSABILITÀ GRAVA SULL’ENTE PUBBLICO?
In tema di responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri riconducibili alle condizioni della sede stradale la giurisprudenza è ormai definitivamente addivenuta alla conclusione che il titolo da applicarsi sia quello della responsabilità oggettiva da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e non più (come riteneva la Suprema Corte sino a un decennio fa) la responsabilità da fatto illecito ex art 2043 c.c.
Tale approdo giurisprudenziale viene tutto a vantaggio del danneggiato.
La principale differenza tra i due titoli di responsabilità consiste principalmente nel diverso onere probatorio che grava in capo al danneggiato:
a) nel caso di responsabilità aquiliana (quella di cui all’art. 2043 c.c.) per ottenere il risarcimento è necessario provare quanto segue:
1. il fatto: cioè la presenza dell’insidia (mediante foto o testimoni)
2. il danno: che può essere patrimoniale o non patrimoniale (mediante fatture di riparazioni, certificati medici, perizie
3. il nesso eziologico: anche detto nesso causale, consiste nel legame diretto che collega un fatto ad un altro, tale per cui il secondo fatto sia la conseguenza diretta e univoca del primo.
4. la colpa dell’ente: cioè la prova che l’evento dannoso sia rimproverabile all’ente proprietario in ragione di una specifica violazione dell’obbligo di diligenza, prudenza e perizia nella manutenzione.
b) nel caso della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. è invece sufficiente la prova di:
1. fatto.
2. danno.
3. nesso eziologico.
Non si guarda quindi alla colpa: l’ente pubblico sarà tenuto al risarcimento del danno semplicemente in ragione del nesso eziologico tra fatto e danno.
La regola è questa: c’è il danno (il fatto, cioè l’insidia)? Il danno è derivato da una insidia (nesso eziologico)? Bene: allora l’ente risarcisce.
Esempio concreto: c’era una buca (il fatto, cioè l’insidia)? Ti sei fatto male cadendo nella buca (nesso eziologico)? Bene: allora l’ente risarcisce.
C’è però una clausola di salvaguardia per l’Ente pubblico: questi potrà astenersi dal risarcire il danno qualora sia in grado di provare che l’evento si sia verificato per CASO FORTUITO.
4. CHE COS’È IL CASO FORTUITO?
La Corte di Cassazione ne ha offerto varie definizioni.
Vi propongo questa: il caso fortuito è da “identificarsi nell’ipotesi in cui l’evento dannoso sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee causate da terzi ovvero in quella in cui l’evento abbia già esplicato la propria potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore del custode, essendo in entrambe le fattispecie inesigibile un tempestivo intervento manutentivo ad opera del custode” (Cass. Civ. n. 6703/2018).
Ora, appare evidente come la partita risarcitoria ogni volta si giochi su questo punto.
L’ente pubblico chiamato a rispondere dei danni cagionati a causa dell’insidia stradale proverà a difendersi affermando che il fatto si è verificato per caso fortuito.
Di seguito quindi vi propongo una serie di casi in cui è stata ritenuta sussistente la responsabilità dell’ente ed altri in cui è invece è stato riconosciuto il caso fortuito (quindi niente risarcimento).
5. QUANDO L’ENTE PUBBLICO RISARCISCE E QUANDO NO?
a) Le visibilità dell’insidia.
Se l’insidia è molto visibile – a causa delle sue dimensioni o della grande visibilità nel tratto di strada interessato – la tendenza è quella di escludere la responsabilità dell’ente pubblico. La responsabilità in questo caso viene addossata tutta all’utente, il quale non si è accorto dell’anomalia perché non prestava la dovuta attenzione. In altri termini: se l’anomalia (la buca, il masso, ecc.) è molto visibile, non è una insidia. Tecnicamente si dice che la condotta colposa dell’utente ha interrotto il nesso causale.
La giurisprudenza – a tal proposito – ha spesso affrontato il tema del danneggiato che si avventuri in una strada in stato di palese dissesto: in questo caso, coerentemente con quanto sopra detto in tema di visibilità dell’insidia, i danni che derivino da una caduta non sono ritenuti risarcibili in quanto l’utente che abbia deciso di impegnare tale strada nonostante le evidenti condizioni di dissesto agisca a proprio rischio e pericolo.
b) La dimensione dell’insidia.
Prendiamo ad esempio una buca presente sulla carreggiata o sul marciapiede: più questa sarà piccola e meno sarà visibile. Tuttavia, con il diminuire delle sue dimensioni, ne diminuisce anche la caratteristica di insidiosità. Cioè, ancora una volta, si tende ad escludere la responsabilità dell’ente pubblico per quelle cadute degli utenti in anomalie di dimensioni così piccole (es. un minuscolo avvallamento o una piccola radice che spunta dall’asfalto) da far cadere solo un pedone particolarmente distratto. Anche in questo caso, la condotta colposa (perché distratta) dell’utente avrà interrotto il nesso causale.
c) Il lasso di tempo tra la formazione dell’insidia ed il danno.
Prendiamo il caso di un’insidia causata da un potente ed improvviso acquazzone, il quale abbia provocato una frana con caduta di massi sulla carreggiata. Magari in prossimità di una curva. L’anomalia, in questo caso, costituisce certamente una insidia per l’automobilista.
Tuttavia la responsabilità dell’ente pubblico insorgerà solo laddove lo stesso abbia avuto il tempo materiale di ottemperare l’obbligo manutentivo di cui all’art. 14 del Codice della Strada.
Insomma: solo se l’evento dannoso (il sinistro) interviene pochi minuti dopo la caduta dei massi l’ente potrà invocare il caso fortuito, il quale consiste quindi nell’assoluta impossibilità di adoperarsi tempestivamente per rimuovere l’insidia dalla strada. Se invece l’ente omette di rimuovere l’insidia o quantomeno di segnalarla mediante cartello per un consistente periodo di tempo (ad es. un mese), allora certamente non potrà invocare il caso fortuito: dovrà risarcire il danno.
d) La concreta conoscenza dell’insidia.
Abbiamo appena visto che se l’insidia è presente da mesi o addirittura da anni su uno specifico tratto di strada, certamente il comune non potrà invocare il caso fortuito per andare esente da responsabilità. Tuttavia se l’ente riuscirà a dimostrare che il danneggiato era perfettamente a conoscenza dell’esistenza dell’insidia da prima del sinistro (in quanto ad esempio l’insidia si trova sotto casa del danneggiato!) allora potrà riuscire ad andare esente da responsabilità. Se il danneggiato era a conoscenza dell’anomalia, semplicemente, non si tratta di insidia. Anche in questo caso, quindi, la condotta colposa (perché distratta) dell’utente interromperebbe il nesso causale.
e) La colpa del danneggiato.
Precisa la Suprema Corte che “Elide il nesso di causalità tra la cosa e l’evento soltanto una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o “normale”, corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato secondo l’id quod plerumque accidit” (Cass. Civ. Del 29 luglio 2016 n. 15761/2016).
La Cassazione, nell’estratto di sentenza che ho scelto per spiegare il concetto, ci conferma che il comportamento anomalo del danneggiato esclude il nesso di causalità (vedi sopra, par. 3).
Ciò significa che solo l’utente della strada che si attenga alle ordinarie regole di diligenza, prudenza e perizia potrà riconoscere nell’insidia la causa del proprio danno.
Il danneggiato che sia, ad esempio, scivolato su una macchio d’olio oppure caduto in una buca guidando senza fari oppure procedendo a velocità pericolosa, allora dovrà riconoscere esclusivamente nella propria imprudenza la causa del danno subito.
Insomma: chi è causa del suo mal…
6. ENTRO QUANTO TEMPO POSSO CHIEDERE IL RISARCIMENTO?
L’azione deve si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Tale termine può essere interrotto con una lettera raccomandata di costituzione in mora.
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