Avvocato Pallanch

IL CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE! QUELLO CHE SI DEVE SAPERE PER NON COMMINARE UNA SANZIONE INVALIDA AB ORIGINE.

Indice:

1. Cenni sul potere disciplinare del datore di lavoro.

2. Le sanzioni disciplinari.

3. Il codice disciplinare e l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.: il contenuto

4. L’affissione nei locali aziendali: quali?

5. La mancata affissione e il principio del c.d. minimo etico

 

1. Cenni sul potere disciplinare del datore di lavoro.

Iniziamo da qui: il lavoratore deve svolgere la propria mansione con la dovuta diligenza ed è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di quest’ultimo da cui gerarchicamente dipende. Egli è inoltre tenuto ad un obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro, con relativo dovere di astensione dal porre in essere attività che si pongano in concorrenza l’attività aziendale e con l’impegno a non divulgare i know how.

Il codice civile, per il caso di inosservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di diligenza e fedeltà, attribuisce al datore di lavoro la facoltà di comminare sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione.

 

2. Le sanzioni disciplinari.

I provvedimenti disciplinari possono essere suddivisi in due macro categorie: quelli conservativi (quelli, cioè, che non determinano la risoluzione del rapporto di lavoro) e quelli espulsivi.

Le sanzioni previste dall’ordinamento e che trovano albergo e puntuale definizione nei vari contratti collettivi sono le seguenti.

a) sanzioni conservative:

– richiamo verbale

– richiamo scritto

– multa (equivalente a max 4 ore di lavoro)

– sospensione dal sevizio e dalla retribuzione (max 10 giorni)

b) sanzioni espulsive:

– licenziamento per giustificato motivo soggettivo

– licenziamento per giusta causa

 

3. Il codice disciplinare e l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori: il contenuto.

L’art. 7 della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), al comma 1, così dispone:

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano ”

In pratica la legge dispone che, per la validità della sanzione, è necessario che il datore di lavoro esponga – ovviamente prima della comminazione della sanzione ed anzi prima ancora del compimento del fatto da sanzionare – il c.d. codice disciplinare.

Tale documento contiene quindi:

1) le sanzioni applicate dall’azienda;

2) l’indicazione delle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata;

3) la procedura di contestazione.

 

4. L’affissione nei locali aziendali: quali?

Se l’imprenditore esercita la propria attività in un unico locale, ove tutti i propri dipendenti svolgono la prestazione lavorativa, il problema non si pone.

Quid iuris, invece, per l’azienda con più locali, più unità produttive, o semplicemente per quelle imprese (es. quelle di pulizie) per le quali i lavoratori non svolgono la mansione all’interno dei locali aziendali?

La risposta non è facile.

Tuttavia il tenore letterale della norma (art. 7 L. 300/1970) si esprime in termini piuttosto categorici. La norma espressamente stabilisce che il codice debba essere affisso in “luogo accessibile a tutti”), il che renderebbe lecito supporre che – nei casi sopra indicati – per non incorrere nella sanzione della nullità del provvedimento disciplinare (per mancata affissione del codice) risulti necessario affiggere più copie del codice disciplinare.

La Suprema Corte ha in effetti ritenuto che per soddisfare il tenore letterale della norma (“luogo accessibile a tutti”) l’affissione debba essere effettuata in ciascuna sede, stabilimento e reparto autonomo e che altrettanto avvenga qualora l’impresa operi presso terzi, utilizzando locali di altri per tenervi materiali o persone (Cass. Civ. Sez. Lav. 247/2007).

Attenzione: un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che l’affissione, quantomeno nel settore privato, sia l’unica forma ammessa per la pubblicazione del codice disciplinare. Non è quindi assolto l’obbligo posto dalla legge mediante, ad esempio, la consegna a mano ad ogni lavoratore, la stampa del codice sul retro della busta paga, ecc.)

 

5. La mancata affissione e il principio del c.d. minimo etico.

La mancata affissione del codice disciplinare comporta l’illegittimità della sanzione comminata.

Tuttavia l’orientamento giurisprudenziale prevalente è convinto della possibilità di ritenere intatta la legittimità di una sanzione disciplinare (conservativa o non) qualora il fatto da punire sia particolarmente grave, ovvero violi una regola di condotta che appartiene al patrimonio conoscitivo di tutti semplicemente in quanto membri della società civile, senza bisogno di divulgazione o pubblicazione all’interno di un codice disciplinare.

A tale categoria appartiene certamente la commissione di un fatto di penale rilevanza nei confronti del patrimonio aziendale, o della persona del datore di lavoro, o ancora l’insubordinazione gravissima.

È, questo, il c.d. principio del “minimo etico” che troviamo ben descritto nel seguente estratto dalla sentenza di Cassazione n. 16381 del 17.7.2014 “In ambito di sanzioni espulsive sussiste la necessità della previsione del codice disciplinare per le sole condotte che in relazione alla peculiarità dell’attività o dell’organizzazione dell’impresa possano integrare ipotesi di giusta causa o giustificato motivo oggettivo. Ove invece le violazioni commesse sono avvertite dalla coscienza sociale quale minimo etico, quale il fatto di inveire violentemente contro un collega di lavoro, fornire informazioni denigratorie sul suo operato e non osservare le direttive di lavoro, non è richiesta la specifica inclusione di tali violazioni nel codice disciplinare previsto dall’art. 7 legge n. 300/1970”.

Il caso oggetto della citata sentenza riguardava la condotta di un medico che aveva inveito violentemente contro un collega; aveva fornito a terzi informazioni scorrette e denigratorie circa la corretta esecuzione di un intervento chirurgico da parte di un collega; si era rifiutato di partecipare a visite mediche collegiali dell’equipe di lavoro.

Ancora, in Cass. Civ. n. 8703 del 2018 troviamo che “In tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazioni dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro”.