CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ: NELLE STRADE CON DUE CORSIE PER SENSO DI MARCIA SERVONO DUE CARTELLI. UNO A DESTRA E UNO A SINISTRA.
Le postazioni di controllo della velocità (autovelox o telelaser) devono essere preannunciate da uno specifico cartello “Controllo elettronico della velocità”.
In questo modo l’automobilista, una volta visto il cartello, ha tutto il tempo necessario a verificare la propria velocità e, se necessario, a decelerare in tempo per percorrere il tratto interessato dal rilevamento a velocità consentita.
D’altra parte, qualora la postazione di controllo non fosse segnalata (o lo fosse troppo a ridosso della postazione stessa) si incorrerebbe nel concreto pericolo di assistere a brusche frenate da parte di quegli automobilisti che, superato il limite, si accorgano all’ultimo secondo dell’imminente rilevazione della velocità. E dalla frenata al tamponamento, ovviamente, il passo è breve.
Il principio dunque è quello di non concepire l’autovelox o il telelaser come un agguato o una sorta di “controllo a sorpresa” ma invece come un incentivo al rispetto dei limiti di velocità.
La sentenza in commento riguarda un caso affrontato qualche anno fa, relativo ad un automobilista che era stato “fotografato” mentre circolava a forte velocità su una strada statale con due corsie per senso di marcia.
Nel caso di specie era emerso che il cartello che preannunciava il telelaser era stato in effetti installato. Ma solo al margine destro della carreggiata.
L’automobilista, il quale si trovava a viaggiare sulla corsia di sinistra (quella di sorpasso) non lo aveva visto, in quanto il cartello stesso era coperto proprio dalle automobili sorpassate.
La multa, secondo l’automobilista, proprio per questo motivo, cioè a causa dell’impossibilità di vedere il cartello da parte di chi si trovasse a percorrere la corsia interna, sarebbe stata invalida. Ed aveva ragione!
Cosa dice la legge circa la posizione del cartello?
L’art. 142 comma 6 bis C.d.S. stabilisce che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.”
Data l’ampiezza del termine utilizzato dal legislatore “postazioni di controllo” si deve concludere come sia gli autovelox che i telelaser debbano essere:
- Preventivamente segnalati con cartelli stradali temporanei o permanenti, ovvero con segnali luminosi a messaggio variabile oppure con dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli come da disposizioni ministeriali;
- Ben visibili;
Ma cosa significa “ben visibili” e che requisiti deve avere il cartello?
Un aiuto ci è offerto dal regolamento di attuazione del Codice della Strada, il quale, all’art. 104, impone che i segnali che comportino “prescrizioni imposte dall’autorità competente agli utenti della strada” debbano essere posti sul lato destro della strada e, nelle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia, devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne, ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.
In applicazione di tale principio, pertanto, deve ritenersi plausibile ed anzi doveroso che anche il cartello di avviso della presenza di rilevamento della velocità, quando viene installato su una strada a due corsie per senso di marcia, debba essere ripetuto anche sulla corsia sinistra (quella interna), oppure essere installato al di sopra della carreggiata, qualificandosi, diversamente, una violazione di legge.
Dunque: in caso di rilevato eccesso di velocità su una strada con due corsie per senso di marcia ma in assenza di previa segnalazione della postazione di rilevamento con doppio cartello (uno a destra della carreggiata ed uno al margine sinistro della corsia interna), la contravvenzione dovrà essere annullata.
In questo senso si è espresso il Tribunale di Trento, riformando la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace del capoluogo, il quale aveva respinto il ricorso presentato da un automobilista avverso la pesante sanzione ricevuta per eccesso di velocità.
Qui l’approfondimento sul sito www.quattroruote.it
Estratto da:
Sentenza n. 856/2015 d.d. 08.09.2015 – Tribunale di Trento
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA PUBBLICA
(…)
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il (…) il sig. X ha impugnato la sentenza n. (…) con cui il giudice di pace di Trento ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il verbale XXX con cui gli agenti della polizia municipale di Y gli avevano irrogato la sanzione di euro 822,00, oltre alla sospensione della patente di guida ed alla decurtazione di 10 punti, perché alla guida del proprio autoveicolo (…) eccedeva di km/h 80 il limite di km/h 90, velocità accertata per mezzo di apparecchio telelaser.
(…)
al termine della discussione la causa viene ora decisa mediante lettura della presente sentenza in udienza pubblica.
(…)
Insiste invece il sig. X nel lamentare l’irregolare posizionamento del segnale di preavviso della postazione di rilevazione della velocità.
Questo Tribunale ritiene che il motivo sia fondato.
(…) va ricordato che, ai sensi dell’art. 142, comma 6 bis, del codice della strada (comma aggiunto dall’art. 3 del decreto legge 3.08.2007, n. 117, in G.U. 4.08.2007, n. 180), “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.
Le postazioni, pertanto, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili.
Tali requisiti non possono dirsi rispettati nella fattispecie concreta, giacché osservando la prima fotografia prodotta in primo grado dal Comune di Y, si vede che il cartello che segnalava la postazione di controllo, era rivolto verso la laterale destra, vale a dire verso la strada che si immetteva nella superstrada percorsa invece dal sig. X.
A ragione inoltre quest’ultimo insiste nel sostenere che, trattandosi di carreggiata a doppia corsia, i cartelli dovevano essere due, precisamente uno alla destra ed un altro alla sinistra della stessa carreggiata, in quanto un automobilista in fase di sorpasso, come lui, non sarebbe stato in grado di vedere il cartello posto sulla destra della carreggiata, essendo coperto dal veicolo sorpassato. Che in casi del genere i cartelli debbano essere due, lo si evince chiaramente dal fatto che se la funzione del cartello è quella di segnalare agli utenti l’imminenza della postazione di rilevamento della velocità, ne consegue che il cartello deve poter essere visto sia dagli utenti che percorrono la corsia di marcia più a destra, sia da quelli che percorrono quella di sorpasso (senza che assuma alcuna rilevanza, a tal fine, la distinzione tra cartelli verticali fissi per ragioni di sicurezza, e cartelli diversi da questi ultimi, su cui si è soffermato il Comune di Y). Nel caso di specie, pertanto, i cartelli dovevano essere due: uno sul lato destro, per gli utenti della corsia di marcia normale; ed un altro sulla sinistra, per gli utenti che percorrevano la corsia di sorpasso, impossibilitati a vedere il cartello posto sulla destra a causa della presenza del veicolo sorpassato.
Nel caso di specie, è invece pacifico che nessun cartello vi era sulla destra della corsia di sorpasso percorsa dal sig. X (il quale, tra l’altro, ha immediatamente fatto verbalizzare tale assenza a verbale).
P Q M
Il Tribunale, in composizione monocratica, accoglie l’appello e, in integrale riforma della sentenza n. (…) annulla il verbale (…) e tutte le sanzioni con lo stesso connesse.
Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Trento, 8 settembre 2015.